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In questo articolo vogliamo rispondere in 2 minuti ad un dubbio che affligge molti italiani.

Ovvero, se non pago il canone Rai mi staccano la corrente? Quello che devi sapere te lo diremo nelle prossime righe. Dal 2016, la Legge di Stabilita’ proposta dal governo Renzi, ha introdotto alcune novità sul pagamento del canone Rai. Per prima cosa, il canone è dovuto da chiunque possieda un apparecchio televisivo. La norma presuppone che chi abbia un’utenza di energia elettrica intestata possieda anche una televisione.

Inoltre, il canone Rai verrà pagato con addebito nella fattura relativa ai consumi di energia elettrica. Per quanto riguarda l’importo, la normativa del 2016 ha previsto l’aumento a 90 euro della bolletta riferita alle abitazioni di residenza. Se vuoi sapere quanto tempo devi conservare le bollette pagate puoi leggere un nostro approfondimento in merito.

Una tassa non molto amata dai cittadini

In questo momento di grande difficoltà economica, anche il pagamento del canone può essere un problema. Senza contare che ci sono anche persone che decidono di non detenere in casa alcun apparecchio televisivo. In questo caso la legge esonera dal pagamento. Dovremo semplicemente presentare un’autocertificazione. Questo documento è fondamentale in quanto per legge vige la presunzione di detenzione di apparecchio televisivo. Tale dichiarazione andrà depositata presso l’Agenzia delle Entrate e avrà validità solo per l’anno in cui è stata presentata. Ricordiamoci però che anche solo essere titolari di un abbonamento Internet obbligherà al pagamento del canone. Abbiamo detto che canone e bolletta elettrica viaggeranno insieme.

 

Ma cosa succede se nessun membro della famiglia è titolare di un’utenza elettrica? In quest’ultimo caso il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico pubblicato nel 2016 in Gazzetta Ufficiale prevede il pagamento del canone in un’unica soluzione. Dall’anno 2017 il pagamento deve avvenire entro il 31 gennaio.

Se non pago il canone Rai mi staccano la corrente? Quello che devi sapere

Ebbene, gli operatori energetici non potranno interrompere la fornitura in caso di mancato pagamento del canone. Il fornitore che eroga il servizio di corrente elettrica non può rifiutare il pagamento parziale e soprattutto non può sospendere il servizio. In questo caso specifico non sarà necessaria nessuna dichiarazione o richiesta da inoltrare al fornitore di energia elettrica. Il pagamento della bolletta, anche se comprensiva sia dei costi di servizio elettrico che del canone, verrà imputato prima ai consumi di corrente. Quali conseguenze, quindi, se non paghiamo il canone ma solo la corrente? In questo caso riceveremo un sollecito di pagamento relativo all’importo del canone.

 

 

Fonte: www.proiezionidiborsa.it

(Teleborsa) – Multa di 2.875.000 euro da parte dell’Antitrust nei confronti di Enegan per la fatturazione di oneri di elettricità e gas non dovuti dagli utenti. L’authority ha concluso il procedimento “accertando l’adozione, da parte della predetta, di una pratica scorretta nell’ambito della fornitura di servizi di energia elettrica e gas, consistente sia nella fatturazione, di diverse voci di costo e penali per recesso non dovute dagli utenti, sia nell’omissione d’informazioni rilevanti e trasparenti sulla natura di tali oneri”.

In particolare, si legge “Enegan, in caso di recesso contrattuale, ha addebitato agli utenti oneri a titolo di recupero dei costi di attivazione che rappresentavano, viceversa, delle penali per l’uscita dal contratto, che la Società stornava in fattura solo a seguito dei reiterati reclami della clientela”.

La società, inoltre, ha proceduto ad addebitare agli utenti ulteriori oneri erroneamente determinati (oneri amministrativi), o non previsti dai contratti sottoscritti dagli stessi (oneri perequativi), oppure in contrasto con la disciplina vigente (oneri postali).

In altri casi, Enegan ha modificato unilateralmente le condizioni economiche dei contratti, senza inviare una comunicazione preventiva, impedendo ai propri clienti di recedere senza spese dal contratto di fornitura, in caso di mancata accettazione delle variazioni economiche.

L’emissione di fatture inclusive di tali oneri impropri ha generato moltissime lamentele da parte degli utenti che Enegan riteneva, nella maggior parte dei casi, fondate. Ed infatti, nel riscontrare i reclami, essa riconosceva che gli oneri contestati erano “non dovuti” e derivavano da disfunzioni o anomalie del sistema di fatturazione, sino a procedere al relativo storno.

Prima della chiusura del procedimento Enegan – precisa l’Antitrust – ha comunque assunto importanti misure a favore dei consumatori, volte a modificare la propria politica di fatturazione, in particolare eliminando le clausole che, in caso di recesso degli utenti, consentivano alla Società di addebitare oneri aggiuntivi (penali) o di revocare gli eventuali sconti e benefici concessi al cliente in fase contrattuale.

 

Fonte: IL MESSAGGERO.IT

Voltura con accollo o senza accollo? Ti spieghiamo la differenza e in che momento ti puoi trovare in una di queste due situazioni.

Quando entri in una nuova casa ed i contatori sono già attivi ti occorrerà richidedere la voltura ovvero un semplice cambio di nominativo del contratto in essere.

  • L’essenziale
  • Il contratto delle utenze di luce o gas non si può trasferire da una casa all’altra;
  • Se i contatori sono attivi, bisognerà richiedere una voltura;

Cosa significa voltura con accollo?

Ti potresti trovare davanti a due possibili tipi di volture: con accollo e senza accollo. Ti spieghiamo la differenza.

In caso di voltura con accollo, il nuovo inquilino rimarrà con lo stesso fornitore di luce e/o gas dell’attuale intestatario, firmandone le stesse condizioni contrattuali ed economiche. Quando si presenta una situazione di questo tipo, il nuovo intestatario si dovrà fare carico anche di eventuali debiti lasciati dalla persona a cui era intestato il contratto in precedenza.

Cambio di nominativo in bolletta

La voltura con accollo è completamente gratuita e, una volta inviata tutta la documentazione necessaria alla società di vendita, entro circa una settimana sarà effettivo il cambio di nominativo sulle fatture. Ricorda che la voltura con accollo si può richiedere:

  • Per decesso dell’intestatario: l’erede può fare richiesta di voltura, inviando al fornitore il certificato di morte del familiare intestatario delle bollette di luce e gas.
  • In caso di separazione o divorzio: dovrà essere presentata l’autorizzazione scritta del coniuge intestatario delle fatture oppure una copia della sentenza di separazione/divorzio che attribuisce al coniuge assegnatario della casa i contratti di fornitura di luce e gas.

Voltura senza accollo

Voltura con o senza accollo

Con voltura senza accollo ci si riferisce ad un cambio di nominativo in bolletta, in seguito ad un cambio di contratto e, quindi, di condizioni economiche.

In questo modo sarai al riparo da eventuali posizioni debitorie dell’attuale intestatario.

La voltura senza accollo non è gratuita, ma prevede i seguenti costi:

  1. Contributo fisso di 27,03€
  2. Costi di gestione della pratica, che di solito si aggirano tra i 20 e i 60€, ma variano in base al gestore
  3. Eventuale deposito cauzionale

Dal momento della richiesta al fornitore di tua scelta, la voltura avverrà entro circa un mese: il nostro consiglio è quindi quello di chiedere il cambio di nominativo sulle bollette prima di entrare nella nuova casa.

Documentazione per la voltura

Indipendentemente dal fatto che tu faccia una voltura con o senza accollo, i documenti da presentare al fornitore sono i seguenti:

  • Dati anagrafici del vecchio e del nuovo intestatario
  • Indirizzo di fornitura
  • Codice POD per luce e PDR per il gas
  • Potenza impegnata del contatore dell’energia elettrica
  • Utilizzo che si farà del metano (cottura, acqua calda, riscaldamento)
  • Codice IBAN per la domiciliazione bancaria delle fatture
  • Email per bolletta web

 

 

 

fonte:https://luce-gas.it

Alcuni politici lo avevano annunciato e la stampa ne aveva fatto eco, ma la ventilata sospensione delle bollette di luce, acqua e gas non è entrata nel decreto «Cura Italia», approvato dal governo per contrastare gli effetti economici dell’epidemia di Covid-19. «Abbiamo ragionato sulla riduzione delle bollette», aveva spiegato lunedì scorso il viceministro all’Economia, Antonio Misiani, «ma si sarebbe andati oltre il nostro spazio di copertura». Che come si sa consiste, almeno per il mese di marzo, di una dotazione di 25 miliardi di euro.

I comuni dell’ex «zona rossa»

Questa «non sospensione» non riguarda però gli 11 comuni che per primi sono stati colpiti dall’emergenza coronavirus: 10 in Lombardia (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Codogno, Castiglione d’Adda, Fombio, Maleo, Somaglia, San Fiorano, Terranova) e uno in Veneto (Vo’). L’originaria «zona rossa», infatti, era stata oggetto di uno dei primi provvedimenti per arginare l’epidemia. Per questa area il decreto legge n. 9, approvato il 28 febbraio, aveva stabilito la sospensione delle bollette di luce, gas, acqua e rifiuti fino al 30 aprile. Il compito di attuare la sospensione è stato affidato all’Arera, l’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente.

Il canone Rai

Per gli 11 comuni dell’ex «zona rossa» è stato sospeso anche il pagamento del canone Rai. Una prima bozza del decreto «Cura Italia» prevedeva la sospensione, almeno parziale, anche per il resto del Paese, ma la mancanza di copertura ne ha visto lo stralcio prima della pubblicazione in Gazzetta. Dunque, solo gli 11 comuni non dovranno pagare il canone Rai fino a maggio. Da quel momento, il recupero avverrà in un’unica rata, senza sanzioni e interessi, nella prima bolletta utile pagata alla fine del periodo di sospensione.

Sospensione per gli utenti morosi

Ma se il governo non ha potuto sospendere le bollette, in alcuni casi ci hanno pensato le aziende erogatrici dei servizi, come Acea, A2A, Hera e Iren, a offrire un aiuto agli utenti più in difficoltà, proponendo delle rateizzazioni ed evitando di interrompere l’erogazione in caso di mancato pagamento. Intanto, l’Arera ha deciso di rinviare al 3 aprile le procedure di distacco per i clienti morosi con contratti elettrici a bassa tensione e, nel caso di quelli relativi al gas, con consumi non superiori a 200 mila metri cubi standard.

 

 

 

 

fonte:https://www.corriere.it/economia